Cassano all’Ionio-09/05/2012:Ancora inutili polemiche: a farne le spese sono i cittadini. La parola alla legge.
Cassano Allo Ionio / Mimmo Lione Sindaco:
Ancora inutili polemiche: a farne le spese sono i cittadini. La parola alla legge.
Non è bastata la confusione delle prime ore, si è scelta, ancora una volta, la strada dell’imposizione e del travisamento delle informazioni. Si stanno tirando in ballo casi che con Cassano non centrano nulla:
- Il caso Lamezia non fa testo perché al primo turno il centrodestra conquistò la maggioranza dei voti di lista, ma non di quella dei voti validamente espressi per i sindaci. Dunque, non si poteva procedere al riparto proporzionale. A Cassano, invece, il centrodestra al primo turno ha la maggioranza dei voti sia rispetto al totale delle liste, sia rispetto al totale dei sindaci, sia rispetto al totale dei votanti. Il che vuol dire che il consiglio, secondo legge, sarà formato con metodo proporzionale sulla base dei risultati acquisiti al primo turno.
- La famosa circolare Prot. n. 9964/2012//Elett. Del 12 marzo 2012 altro non fa che piegare meglio qual è l’esatta base di calcolo per la percentuale dei voti di lista. Il premio di maggioranza anche al secondo turno si dà al vincitore solo e soltanto se non c’è una coalizione di liste avversarie oltre il 50%. Nel caso di Cassano è presente questa coalizione di liste oltre il 50%, per cui il premio di maggioranza non potrà essere dato al vincitore nel caso in cui fosse diverso da Lione perché già le sue liste lo detengono. Inoltre in questo caso è violato anche il secondo requisito per avere il premio di maggioranza al ballottaggio, ovvero la coalizione di centrosinistra non ha ottenuto il 40% dei voti di lista e dunque questo è una ulteriore conferma che non può esserci nessun premio di maggioranza. Se vincesse il ballottaggio il candidato a sindaco dell’altra coalizione si troverebbe nella situazione di governare con una minoranza! Questo c’è scritto chiaramente nella circolare citata. Un caso che viene indicato con la locuzione “Anatra zoppa”.
Cosa dice la legge?
Ci riferiamo alla normativa “Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti” Istruzioni per le operazioni dell’ufficio centrale. Ristampa aggiornata con l’inserimento della giurisprudenza amministrativa [Ristampa aggiornata sino alle sentenze del CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, QUINTA SEZIONE, 14 maggio 2010, n. 3021, 16 febbraio 2012, n. 802, e 1º marzo 2012, n. 1197 ]
Il riferimento è alla questione “Accertamento dei quorum previsti dall’articolo 73, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi .
Il caso indicato come B) recita: La lista o il gruppo di liste che si sono collegate, nel secondo turno, al candidato proclamato eletto sindaco NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati al comune e, di converso, un’altra lista o un altro gruppo di liste ha già superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi ai sindaci: i seggi restano assegnati nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate nel paragrafo 30 (pagina 33).
Il paragrafo 30 recita:
30. — Determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate.
Dopo aver proclamato l’eletto alla carica di sindaco, l’ufficio centrale determina il numero dei seggi di consigliere comunale spettante a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste (articolo 73, comma 8, del testo unico n. 267).
In tale contesto si deve stabilire, in primo luogo, QUALI delle LISTE O dei GRUPPI DI LISTE NON POSSANO ESSERE AMMESSI all’assegnazione dei seggi ai sensi dell’articolo 73, comma 7, del testo unico n. 267.
Il predetto articolo prevede che non vengano ammesse al riparto le liste che NON ABBIANO RAGGIUNTO, al primo turno, il tre per cento del totale dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
Pertanto il presidente – dopo aver verificato la percentuale di voti validi ottenuta da ciascuna delle liste o dei gruppi di liste al primo turno – NON AMMETTE ALL’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI tutte le liste o tutti i gruppi di liste che non abbiano raggiunto, al primo turno, il suddetto quorum del tre per cento dei voti validi quali risultano dall’estratto del verbale modello n. 300 / A–AR. Tali formazioni politiche non saranno più prese in considerazione nelle successive operazioni dell’ufficio.
In seguito il presidente dell’ufficio determina la cifra elettorale complessiva delle liste ammesse all’assegnazione dei seggi e collegate, nel secondo turno, con i candidati alla carica di sindaco al ballottaggio, sommando le relative cifre elettorali conseguite da ciascuna di esse in occasione del primo turno di votazione, quali risultano dal predetto estratto del verbale modello n. 300 / A–AR.
Successivamente il presidente ripartisce il numero dei seggi di consigliere assegnato al comune tra le anzidette liste o gruppi di liste ammesse al riparto e collegate con i candidate al ballottaggio nonché tra le altre liste o gruppi di liste purché abbiano raggiunto, nel primo turno, il tre per cento dei voti validi o abbiano fatto parte di un gruppo di liste che abbia superato tale soglia non collegate a nessuno dei candidate al secondo turno, desumendo, anche per queste ultime, le cifre elettorali di lista o di gruppo dall’estratto del verbale sopra richiamato.
Per effettuare il riparto si applica il metodo D’HONDT, le cui operazioni sono state già illustrate e s’intendono qui richiamate (pagina 20).
I risultati delle relative operazioni vengono registrati nell’appo sito prospetto modello n. 304- bis AR, che fa parte integrante del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale.
Cosa aggiungere ancora?
L’ufficio stampa.