Trebisacce-05/12/2014: Fisco:Nuovo regime dei MINIMI ( di P. Capuano)

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 Nuovo regime dei MINIMI

 

Scritto da P.Capuano
Il D.D.L. della Legge Finanziaria 2015 introdurrà un nuovo regime per i c.d. contribuenti minimi ossia i soggetti di minori dimensioni che andrà a sostituire gli attuali regimi agevolati oggi in vigore, con decorrenza gennaio 2015.In particolare verranno sostituiti:

          Il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 Legge 388/2000);

          Il regime fiscale di vantaggio dei minimi (sostitutiva del 5% ex art. 27, comma 1 e 2 D.L. 98/2011);

          Il regime contabile agevolato degli ex minimi (art. 27,comma 3 D.L. 98/2011).

 

1.La determinazione semplificata del reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi. Con il nuovo regime il reddito non viene più calcolato analiticamente (ossia come differenza tra ricavi e costi) ma forfetariamente sulla base di una serie di coefficienti di redditività la cui percentuale varia in base all’attività svolta (perciò non si avrà la possibilità di detrarre l’IVA sugli acquisti);

  1. Assoggettamento del reddito ad un’imposta sostitutiva dell’ IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’ IRAP. In particolare tale imposta passa dall’attuale 5% al 15%;
  2. Cambiano anche i limiti di ricavo per l’accesso al nuovo regime (anche in questo caso i limiti variano a seconda dell’attività svolta con un limite compreso tra euro 15.000,00 ed euro 40.00,00);
  3. L’introduzione di  un’ agevolazione ai fini contributivi. In particolare tale agevolazione prevede per gli artigiani e i commercianti l’abolizione dei contributi Inps Ivs minimali; in altre parole i contributi verranno calcolati sulla base del reddito dichiarato. Da evidenziare che questa agevolazione contributiva non vale per i professionisti che continueranno anche con il nuovo regime a determinare i contributi con le vecchie ed attuali modalità);
  4. Adempimenti semplificati.

 

È previsto un periodo transitorio che consente ai contribuenti minimi nel 2014 di continuare ad adottare tale regime fino alla naturale scadenza (quindi al raggiungimento dei  5 anni o dei 35 anni di età).

 

Ma quali sono i requisiti richiesti per poter accedere a questo nuovo regime forfetario?

Innanzitutto occorre precisare che tale regime è riservato solo alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari): sono pertanto escluse le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

 

Entrando nel dettaglio, i requisiti da soddisfare sono i seguenti:

–          È necessario aver conseguito ( percepito) nell’anno solare precedente, un ammontare di ricavi (di compensi) non superiori a determinate soglie che variano in base all’ attività svolta (un limite compreso tra euro 15.000,00 ed euro 40.00,00);

–          Le spese per  i lavoratori non devono essere superiori ad euro 5.000,00 lordi annui  a titolo di: lavoratore dipendente; co.co.pro.; lavoro accessorio; associazione in partecipazione; lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore;

–          Il costo dei beni strumentali al 31/12 – al lordo dell’ammortamento – non deve essere superiore ad euro 20.000,00.

 

Ma quali sono le cause di esclusione dal nuovo regime? Il soggetto interessato:

–          Non deve avvalersi di regimi speciali IVA;

–          Non deve avvalersi dei regimi forfetari di determinazione del reddito;

–          Deve essere residente in Italia (sono previste alcune eccezioni  per  i residenti in uno stato UE);

–          Non può essere socio o associato di società di persone, associazioni tra professionisti o Srl trasparenti.

Questo nuovo regime prevede una serie di semplificazioni che elencheremo in maniera semplice ma esaustiva.

 

Ai fini delle Imposte sui Redditi:

–          esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi di registrazione;

–          obbligo di conservare i documenti (ricevuti ed emessi);

–          reddito determinato in via forfetaria quale percentuale sui ricavi o compensi  conseguiti o percepiti, ridotto dei contributi previdenziali versati.

 

Ai fini IVA:

–          non si applica la rivalsa IVA;

–          non si ha diritto alla detrazione dell’ IVA sugli acquisiti;

–          esonero dalla registrazione delle fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto;

–          esonero dalla tenuta e conservazione dei registri;

–          esonera dalla dichiarazione annuale e dalla comunicazione dei dati IVA;

–          esonero dalla compilazione dello spesometro (comunicazione clienti/fornitori);

–          obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto;

–          obbligo di certificare i corrispettivi;

–          obbligo di indicare in fattura il riferimento normativo del regime applicato;

–          altre indicazioni relative alle importazioni ed esportazioni.

 

Per quanto riguarda il ruolo di sostituto d’imposta:

–          non subiscono la ritenuta alla fonte; è necessario però rilasciare apposita ricevuta in cui si attesterà che il reddito prodotto è assoggettato ad imposta sostitutiva;

–          non effettuano la ritenuta alla fonte (ulteriore semplificazione rispetto all’attuale e vigente regime dei minimi);

–          nella dichiarazione dei redditi occorrerà indicare il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Per ciò che attiene gli Studi di Settore:

–          esclusione dagli studi di settore e/o parametri.

Per quanto riguarda l’IRAP:

–          esclusione dall’IRAP.

 

Ma come si calcola il reddito? E l’imposta?

Ricordiamo che è di primaria importanza individuare l’attività svolta poiché essa incide sia nell’ individuare il limite dei ricavi/compensi che nel calcolare l’imposta.

Il reddito imponibile è così determinato:

–          applicazione all’ammontare dei ricavi/compensi del coefficiente di redditività (individuato in base all’attività svolta);

–          dal risultato ottenuto saranno dedotti i contributi previdenziali dovuti e versati;

–          il risultato ottenuto sarà soggetto all’imposta sostitutiva pari al 15% ( che ribadiamo è sostitutiva dell’ IRPEF, delle addizionali IRPEF e dell’ IRAP).

Oltre ai requisiti sopra esposti, i contribuenti che decidono di intraprendere una nuova attività (start up) dovranno rispettare anche i seguenti:

–          nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa;

–          l’attività non deve rappresentare una prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

–          in caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per categoria economica.

 

Per i contribuenti che rispettano questi requisiti e che intraprendono una nuova attività, per il primo triennio il reddito è determinato in modo forfetario ed è ridotto di un terzo.

 

Abbiamo anche parlato di un regime contributivo agevolato:  consiste nella non applicazione del minimale contributivo (di cui alla Legge n.233/90).

 

In considerazione di quanto appena esposto, gli imprenditori iscritti alla gestione ivs artigiani e commercianti e che usufruiranno del nuovo regime forfetario:

–          verseranno i contributi in base al reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie;

–          non dovranno versare i contributi sul reddito minimale – i c.d. contributi ivs fissi.

 

Ovviamente l’utilizzo di tale regime contributivo agevolato è subordinato ad un’apposita comunicazione effettuata all’ INPS in sede di iscrizione.

 

Inoltre, il venir meno del regime forfetario determina anche la decadenza dal regime agevolato contributivo: da questo momento in poi non è più possibile accedervi nuovamente.

 

Attenzione: le nuove regole contributive NON si applicano per l’altra categoria dei lavoratori autonomi che possono accedere al regime forfetario ossia i professionisti: questi sono assicurati ai fini previdenziali presso una cassa privata professionale di categoria che, autonomamente, può decidere l’applicazione dei minimali di reddito; oppure essere assicurati presso la gestione separata dell’ INPS che non prevede né contributi e né redditi.

 

Altre indicazioni sono:

–          L’opzione di applicazione del nuovo regime è vincolante per almeno un triennio e si estende successivamente di anno in anno (l’opzione va comunicata nella dichiarazione annuale e in relazione all’anno in cui è stata operata la scelta).

–          non sono previsti limiti temporali per quanto riguarda la durata di applicazione del nuovo regime;

–          non è richiesto alcun requisito con riguardo all’età del contribuente;

 

Naturalmente il contribuente che presenta i requisiti per aderire a questo regime può liberamente scegliere di esercitare l’opzione per il regime ordinario ai fini IVA e redditi.

 

I casi di fuoriuscita dal regime:

–          superamento del limite dei ricavi/compensi così come stabilito dalla normativa;

–          possesso di beni strumentali di valore superiore ad euro 20.000,00;

–          spese per lavoratori  superiori ad euro 5.000,00;

–          mancanza di uno dei requisiti individuati in precedenza;

–          accertamento divenuto definitivo che abbi riscontrato il venir meno di una delle condizioni per l’accesso al regime.

 

Nota bene:

i contribuenti che nel 2014 o che entro il 31/12/2014 adottano il regime fiscale di vantaggio dei minimi ossia l’attuale regime previsto per i contribuenti minimi, possono continuare con tale regime fino:

–          al raggiungimento dei  5 anni di durata, così come previsto e fissato dalla norma originaria;

–          al compimento dei 35 anni.

 

Così facendo, l’attuale regime dei minimi continuerà ad essere attivo anche nel 2015 “affiancando” il nuovo.

Accedere all’attuale regime dei minimi potrebbe essere più conveniente del nuovo forfetario: dipende dalle prospettive del contribuente e dalla tipologia di attività che si vuole intraprendere.

Per operare una scelta oculata, proponiamo un breve raffronto tra i due regimi (molte indicazioni possono essere già estrapolate da quanto scritto attraverso una attenta lettura del testo).

 

CONFRONTO
REQUISITI NUOVO REGIME FORFETARIPO ATTUALE REGIME DEI MINIMI
Determinazione del Reddito ForfetariaApplicazione ai ricavi/compensi di coefficienti (percentuale) di redditività, variabile a seconda dell’attività Analiticacome differenza tra Ricavi e Costi
Limite dei ricavi/compensi Variabile in base all’attività tra 15.000 e 40.000 30.000
Imposta sostitutiva 15% 5%
Limite beni strumentali 20.000 con controllo ogni anno 15.000 in un triennio
Limite costo del lavoro 5.000 0
Esportazioni SI NO
Applicazione IVA NO NO
Detrazione IVA NO NO
Ritenute subite NO NO
Ritenute effettuate NO SI
Spesometro NO NO
Studi di settore NO NO

Fonte: FiscalFocus

 

I COEFFICIENTI ED I LIMITI DI REDDITO
SETTORE LIMITE RICAVI/COMPENSI COEFFICIENTE REDDITIVITA’
Industria alimentare e bevande 35.000,00 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40.000,00 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 30.000,00 40%
Commercio ambulante altri prodotti 20.000,00 54%
Costruzioni ed attività immobiliari 15.000,00 86%
Intermediari del commercio 15.000,00 62%
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40.000,00 40%
Attività professionali 15.000,00 78%

Fonte: FiscalFocus

 

ESEMPIO:

Professionista che fattura euro 10.000,00

Coefficiente di redditività del  78%

Reddito imponibile : il 78% di 10.000,00 euro = 7.800,00 euro

Imposta sostitutiva del 15% calcolata su euro 7.800,00= euro 1.170

Contributi da versare : entro i minimali (perché è un professionista)(per artigiani e commercianti i contributi vengono determinati in base al reddito effettivo).