Trebisacce-03/06/2024: L’Avv. Ermelinda Mazzei sul diritto di visita ai figli in sede di separazione e divorzio

Una delle domande più frequenti, che come avvocato mi sento rivolgere, riguarda il diritto di visita ai figli, in sede di separazione e divorzio, ovvero se questo diritto possa essere impunemente ostacolato.

Innanzitutto, è bene chiarire, a chi fa ostruzionismo, che il diritto di visita non rappresenta un privilegio per il genitore non collocatario, ma trova corrispondenza nel diritto del minore a mantenere, con entrambi i genitori, un rapporto continuativo e stabile, che prescinde dal loro status relazionale.

Pertanto, impedire tale diritto, per attuare una forma di vendetta personale nei confronti dell’ex, si traduce in una lacerazione del rapporto genitoriale, che colpisce, in primis, il minore e, dal punto di vista normativo, può configurare un vero e proprio reato.

Tale comportamento, infatti, potrebbe integrare il delitto di cui all’art. 388 del codice penale, denominato “Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”, che punisce il genitore affidatario che si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all’obbligo di consentire le visite dell’altro genitore, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede (Cass. Pen. Sent. n. 10905/2023).

Nemmeno la presenza di rapporti conflittuali tra il figlio e il genitore non convivente può giustificare l’impedimento dell’esercizio del diritto di visita (Cass. Sent. n. 50072/2016).

Senza tener conto che tale condotta potrebbe condurre ad una condanna di risarcimento del danno a favore del genitore vittima di tale atteggiamento e, nei casi più gravi, vale a dire in presenza di Sindrome da Alienazione Parentale, la cosiddetta PAS, anche a una revoca dell’affidamento condiviso.

Quest’ultima si manifesta allorquando il genitore collocatario tenga un comportamento tale da portare i figli a dimostrare odio e disprezzo verso l’altro genitore, cercando di sgretolarne l’immagine.

Infine, negli ultimi anni, è emerso il dubbio se il diritto di visita fosse valido, altresì, per le visite dei nonni. Ebbene, con l’art. 42 del decreto legislativo n. 154/2013, è stato  precisato che anche i nonni godono del diritto di mantenere rapporti con i nipoti, anche in caso di separazione dei genitori del bambino, con la possibilità, qualora questo diritto venisse negato, di ricorrere al giudice.

Ma, come diceva Tolstoj “Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”, quindi, potrebbe anche accadere che sia il genitore non collocatario a non esercitare volontariamente  il proprio diritto-dovere di visita, con gravi conseguenze sia civili che penali.

Dal punto di vista civilistico, questo atteggiamento può comportare l’affidamento esclusivo all’altro genitore e, in casi estremi, la decadenza della responsabilità genitoriale o il risarcimento dei danni; dal punto di vista penale, potrebbe tradursi in una violazione degli obblighi di assistenza ex art. 570 del nostro codice.

Chi sono?

Mi chiamo Ermelinda Mazzei e sono un avvocato, iscritta all’Albo dal 2012.

Il diritto potrebbe sembrare un mondo lontano e, invece, nelle nostre vite accadono quotidianamente dei fatti aventi rilevanza giuridica. Ecco perché  l’ho sempre trovato affascinante.

E infatti, fin da piccola, desideravo intraprendere questa che più che una professione, considero una missione.

Mi piacerebbe, quindi, vedere le persone più consapevoli dei propri diritti, come dei propri doveri.

Con questo intento, nasce l’idea di una rubrica che divulghi “pillole di diritto”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Studio in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4:

https://avvocatoermelindamazzei.it/

avv.ermelindamazzei@gmail.com