Trebisacce-01/07/2024: L’Avv. Ermelinda Mazzei affronta la ‘successione ereditaria’

La morte, per quanto spiacevole, è un fatto naturale, una realtà biologica inevitabile che riguarda

tutti gli esseri viventi. Questa realtà genera una serie di conseguenze nella sfera patrimoniale degli

individui, che devono essere ordinate e risolte, poiché ogni essere umano ha una serie di beni, diritti

e obblighi la cui proprietà deve essere trasferita.

Ebbene, subito dopo la morte, si apre nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto la successione

ereditaria. Questa può essere  testamentaria, qualora sia presente un testamento, o legittima.

In assenza di un testamento, infatti, secondo quanto disciplinato dall’art. 457 del codice civile,

l’eredità spetta al coniuge e ai figli del defunto nelle seguenti modalità: – se il defunto ha un solo

figlio, l’eredità è divisa a metà tra lui e il coniuge; – se invece i figli sono due o più, a questi

spettano i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere, e al coniuge resta un terzo; – se il defunto

non aveva figli, hanno diritto a una quota di eredità anche i fratelli e i genitori (se ancora in vita),

mentre al coniuge vanno i due terzi del patrimonio ereditario.

Qualora i figli o i fratelli del defunto siano premorti oppure rinunzino all’eredità, subentrano nei

loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione.

E’ bene precisare, infatti, che nel momento in cui si accetta l’eredità si diventa responsabili anche

delle obbligazioni lasciate dal defunto e pertanto, si risponde dei suoi debiti con tutti i propri beni,

non solo quelli ereditati. Ecco perché l’erede può scegliere di rinunciare all’eredità.

E’ possibile, altresì, procedere ad accettazione con beneficio d’inventario; in tal caso, si eviterà la

confusione tra il patrimonio personale e quello del defunto, rispondendo dei debiti ereditari solo nei

limiti del valore dei beni ricevuti. Questa procedura è obbligatoria se l’erede è un minore, se è stato

interdetto o inabilitato, se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona

giuridica.

Nel caso, invece, in cui il defunto abbia lasciato un testamento, con cui ha disposto dei suoi averi, o

parte di essi, si parla di successione testamentaria.

L’art. 587 del codice civile indica le caratteristiche essenziali del testamento: esso è   revocabile    

 (una persona ha la possibilità di modificare o revocare le sue decisioni fino al momento della sua morte); personale       (solo il testatore può esprimere le sue ultime volontà con un testamento);        

unilaterale (ossia prescinde dalla volontà altrui);    tipico  (è l’unico atto previsto dal diritto ereditario con cui il testatore stabilisce il trasferimento dei suoi beni per il periodo successivo alla sua morte);     

non recettizio  (i suoi effetti si producono per la semplice manifestazione di volontà);   

formale.

Tuttavia, le disposizione testamentarie non possono ledere i diritti dei c.d. legittimari, si tratta dei

figli e dei discendenti, del coniuge, e, in determinate circostanze, degli ascendenti.

I legittimari perdono la capacità di succedere solamente quando sono ritenuti indegni dalla legge,

per aver commesso atti particolarmente gravi nei confronti del defunto o dei suoi congiunti.

Infine, è bene precisare che mai come in questa materia, il presente scritto si propone solamente di

dare delle informazioni generiche, trattandosi di un argomento complesso e che può prevedere, nei

casi specifici, diverse particolarità.

Pertanto, l’invito è quello di rivolgersi a un legale di fiducia, qualora se ne ravvisi la necessità.

 

Chi sono?

Mi chiamo Ermelinda Mazzei e sono un avvocato, iscritta all’Albo dal 2012.

Il diritto potrebbe sembrare un mondo lontano e, invece, nelle nostre vite accadono quotidianamente dei fatti aventi rilevanza giuridica. Ecco perché  l’ho sempre trovato affascinante.

E infatti, fin da piccola, desideravo intraprendere questa che più che una professione, considero una missione.

Mi piacerebbe, quindi, vedere le persone più consapevoli dei propri diritti, come dei propri doveri.

Con questo intento, nasce l’idea di una rubrica che divulghi “pillole di diritto”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Studio in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4:

https://avvocatoermelindamazzei.it/

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