Trebisacce-02/09/2024: L’Avv. Ermelinda Mazzei:Sono spese straordinarie le spese dei libri scolastici e come tali sono a carico di entrambi i genitori.

Avv. Ermelinda Mazzei

Sono spese straordinarie le spese dei libri scolastici e come tali sono a carico di entrambi i genitori.

Settembre, mese delle ripartenze.

Si riprende il lavoro, così come i nostri figli riprendono i loro impegni scolastici e naturalmente, per prima cosa, si comincia con ordinare i libri di testo, spesa non indifferente sulle famiglie e che crea maggiori difficoltà in caso sussista una separazione coniugale.

E infatti, spesso, mi viene chiesto se le spese dei libri e del corredo scolastico rientrino tra le spese straordinarie, a cui devono procedere, solitamente, entrambi i genitori, nella percentuale del 50%.

Preliminarmente, è bene precisare che il genitore collocatario dei figli minori provvede alle esigenze degli stessi con il mantenimento diretto, vale a dire che si fa carico, in prima persona, a soddisfare le necessità dei figli. Al contrario, l’altro genitore provvede alle esigenze della prole corrispondendo una somma di denaro, il c.d. assegno di mantenimento.

Orbene, come noto, se le spese ordinarie sono riconducibili all’assegno di mantenimento, quelle straordinarie vanno suddivise equamente tra i genitori.

Tuttavia, non esiste, a livello normativo, un elenco di quali spese rientrino in quelle ordinarie e quali, invece, in quelle straordinarie.

E’ bene, quindi, fare riferimento ai protocolli adottati da diversi tribunali, come quelli di Bergamo, Milano, Sondrio e Pistoia, secondo i quali la spesa per l’acquisto dei libri, del corredo e del materiale scolastico di inizio anno, pur essendo prevedibile, rientra tra quelle straordinarie, considerata l’eccezionalità della stessa.

In questo caso, è sufficiente esibire al genitore soggetto ad assegno di mantenimento le prove fiscali dell’avvenuto esborso, per richiedere la ripartizione della somma dovuta, senza necessità di preventivo accordo.

Il mio consiglio è, comunque, di inserire già nelle condizioni di separazione e/o divorzio quali siano le spese che i coniugi procederanno a sostenere in egual misura.

E’ utile evidenziare come il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Padova abbia annoverato tra le spese scolastiche, non sono soggette a preventivo accordo, oltre ai libri di testo richiesti dalle scuole, anche le rette della scuola d’infanzia, le tasse scolastiche e universitarie derivanti dall’iscrizione in istituti pubblici,  le gite scolastiche senza pernottamento.

Sempre secondo lo stesso protocollo, necessitano, invece, di preventivo accordo le rette di asili nido, tasse scolastiche o universitarie per la frequentazione di scuole e istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso le sedi universitarie.

Nella speranza di essere stata utile, la raccomandazione è sempre la stessa, prendere contatto con un avvocato di fiducia, per parlare del caso concreto, in quanto lo scopo del presente articolo è solamente quello di esprimere dei principi di base.

Chi sono?

Mi chiamo Ermelinda Mazzei e sono un avvocato, iscritta all’Albo dal 2012.

Il diritto potrebbe sembrare un mondo lontano e, invece, nelle nostre vite accadono quotidianamente dei fatti aventi rilevanza giuridica. Ecco perché  l’ho sempre trovato affascinante.

E infatti, fin da piccola, desideravo intraprendere questa che più che una professione, considero una missione.

Mi piacerebbe, quindi, vedere le persone più consapevoli dei propri diritti, come dei propri doveri.

Con questo intento, nasce l’idea di una rubrica che divulghi “pillole di diritto”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Studio in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4:

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