Trebisacce-04/11/2024: L’Avv. Ermelinda Mazzei risponde alla domanda:”L’assegno sociale: di che tipo di prestazione si tratta e chi ne ha diritto?”
L’assegno sociale: di che tipo di prestazione si tratta e chi ne ha diritto?
Molto spesso mi viene chiesto dai miei assistiti la possibilità di accedere o meno all’assegno sociale. Preliminarmente, è bene precisare che l’assegno sociale, che dal 1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, è una prestazione economica di carattere assistenziale, che prescinde completamente dal versamento o meno di contributi e che è rivolta a persone, che versano in condizioni economiche disagiate, in presenza di determinati requisiti: in primo luogo l’età anagrafica, che dev’essere pari ad almeno 67 anni d’età, nonché la residenza in Italia in maniera continuativa, per almeno 10 anni al momento della domanda.
E infatti, possono beneficiarne non solo i cittadini italiani, ma anche i cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza, i cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario, i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Inoltre, come preannunciato, occorre, che il richiedente sia titolare di un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Attualmente, per ottenere l’assegno sociale bisogna avere un reddito inferiore a 6.947,33 euro annui, elevati a 13.894,66 euro, se il soggetto è coniugato. Tanto, invece, non vale in sede di separazione.
L’importo dell’assegno è pari a 534,41 euro per 13 mensilità. Tuttavia, l’importo nella sua interezza è erogato solamente a chi non possiede alcun reddito, altrimenti l’assegno viene decurtato, con liquidazione della somma pari alla differenza tra l’importo intero annuale e l’ammontare del reddito annuale percepito.
Il pagamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ma il beneficio ha carattere provvisorio e annualmente l’INPS procede alla verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza e, in caso di superamento del limite di reddito previsto, avviene la sospensione dell’assegno.
Inoltre, in tale ultima ipotesi, potrebbe, altresì, verificarsi una richiesta di restituzione delle somme erogate da parte dell’Istituto; in questo caso, è indispensabile rivolgersi a un legale di fiducia, per verificare se l’importo richiesto sia stato percepito legittimamente o meno.
Altra cosa importante da segnalare, considerato che possono beneficiarne anche i cittadini non italiani, è che la prestazione non è esportabile, quindi, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che un allontanamento solo temporaneo non fa venir meno il diritto alla prestazione (Cass. civ. sez. lav., n. 17397 del 29/8/2016).
Infine, in caso di morte del titolare l’assegno non è trasmissibile ai familiari superstiti.
Chi sono?
Mi chiamo Ermelinda Mazzei e sono un avvocato, iscritta all’Albo dal 2012.
Il diritto potrebbe sembrare un mondo lontano e, invece, nelle nostre vite accadono quotidianamente dei fatti aventi rilevanza giuridica. Ecco perché l’ho sempre trovato affascinante.
E infatti, fin da piccola, desideravo intraprendere questa che più che una professione, considero una missione.
Mi piacerebbe, quindi, vedere le persone più consapevoli dei propri diritti, come dei propri doveri.
Con questo intento, nasce l’idea di una rubrica che divulghi “pillole di diritto”.
Avv. Ermelinda Mazzei
Studio in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4: