Trebisacce-10/01/2025:L’Avv. Ermelinda Mazzei su tema dell’Assegno Divorzile

L’assegno divorzile.

Non tutti sanno che, anche a seguito di divorzio, all’ex coniuge potrebbe comunque spettare un sostegno, nel caso non sia in grado di garantirsi un’autosufficienza economica.

Tanto potrebbe apparire illogico, atteso che con il divorzio cessano gli effetti civili del matrimonio ma, invero, come ribadito dalla Suprema Corte, con sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, tale assegno riveste funzioni assistenziale, compensativa e perequativa.

La funzione assistenziale garantisce all’ex coniuge una sussistenza dignitosa, allorquando non possieda adeguati mezzi e non sia in grado di provvedere a sé, per ragioni oggettive.

La funzione compensativa e perequativa, invece, è volta a compensare il coniuge richiedente per il contributo fornito alla vita coniugale e per le eventuali aspettative professionali sacrificate.

E’ chiaro che la funzione dell’assegno è quella di compensare gli squilibri economici, che possono generarsi con il divorzio, non quella di ripristinare il tenore di vita goduto durante il matrimonio.

La sua durata è indefinita, potrebbe, quindi, persistere per tutta la vita ma è soggetto anche a revoca, nel caso si verifichi un cambiamento nelle condizioni, economiche e non, dei due ex coniugi.

Ad esempio, l’assegno divorzile cessa nel caso l’ex coniuge contragga nuove nozze, ma anche l’instaurarsi di una convivenza stabile potrebbe determinare la cessazione. Il condizionale è d’obbligo, perché se il nuovo progetto di vita potrebbe far venir meno la funzione assistenziale dell’assegno, lo stesso non sembra valere per quella  componente compensativa e perequativa attribuita allo stesso.

Naturalmente, come detto, anche una variazione della situazione economica degli ex coniugi si riflette sulla persistenza dell’assegno e sulla sua quantificazione, necessitando tener conto degli eventuali peggioramenti subiti sia dal richiedente che dall’obbligato.

Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di precisare come rifiutare un’occupazione, che garantirebbe all’ex coniuge un proprio reddito, sia da ritenere un mancato rispetto dei principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, fondamentali nel contesto del diritto di famiglia post-divorzio.

Tanto equivale a dire che l’assegno divorzile può essere revocato, qualora emergano prove di un deliberato rifiuto di impegnarsi in attività lavorative, che favorirebbero l’indipendenza economica.

Infine, anche l’assegno divorzile è soggetto a rivalutazione ISTAT, che garantisce un adeguamento al fine di assicurare che il sostegno finanziario post-divorzio rimanga equo nel tempo.

Comunque, è necessaria la solita raccomandazione, soprattutto  considerata la particolarità della questione e le infinite sfaccettature che può assumere ogni caso, ovvero di rivolgersi al proprio legale di fiducia.

Chi sono?

Mi chiamo Ermelinda Mazzei e sono un avvocato, iscritta all’Albo dal 2012.

Il diritto potrebbe sembrare un mondo lontano e, invece, nelle nostre vite accadono quotidianamente dei fatti aventi rilevanza giuridica. Ecco perché  l’ho sempre trovato affascinante.

E infatti, fin da piccola, desideravo intraprendere questa che più che una professione, considero una missione.

Mi piacerebbe, quindi, vedere le persone più consapevoli dei propri diritti, come dei propri doveri.

Con questo intento, nasce l’idea di una rubrica che divulghi “pillole di diritto”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Studio in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4:

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