Trebisacce-02/04/2024: L’Avv. Ermelinda Mazzei:”Chiunque si trovi ad abitare in un condominio sa che le ipotesi di conflitto sono all’ordine del giorno”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Chiunque si trovi ad abitare in un condominio sa che le ipotesi di conflitto sono all’ordine del giorno.

Una delle cause scatenanti più comuni è, di certo, la presenza di animali domestici all’interno di una o più unità abitative.

Ma cosa dice la legge e quali sono i limiti a cui sono soggetti i proprietari degli amici a quattro zampe.

E’ bene partire dall’art. 1138 del nostro codice civile, che espressamente prevede come le norme del regolamento condominiale non possano vietare di possedere o detenere animali domestici.

Tanto non va confuso con la possibilità, del tutto lecita, da parte del proprietario di un immobile di prevedere, contrattualmente, nell’atto di affitto di un appartamento, il divieto di possesso di animali domestici.

Anche relativamente alle parti comuni di un edificio, il regolamento condominiale non può impedire l’accesso degli animali ma, naturalmente, è necessario che i proprietari rispettino alcune regole, gli stessi devono essere sorvegliati, nel caso di cani è necessario tenerli a guinzaglio e, se aggressivi o appartenenti a razze considerate “pericolose”,  fargli indossare la museruola, nonché, lasciare pulito.

Pertanto, potrebbe essere possibile interdire a un condomino l’uso dell’ascensore con il proprio cane, ma solo per motivazioni di ordine igienico sanitario.

Invero, in caso di problemi igienico-sanitari o di sicurezza per le persone, l’animale potrebbe anche essere allontanato, qualora, però, queste condizioni siano state verificate e documentate a seguito di un intervento del Servizio Veterinario pubblico o dell’ASL locale.

E nel caso, invece, di rumori molesti, come l’abbaiare del cane, che rechi disturbo agli altri condomini?

Potrebbe configurarsi l’ipotesi di reato prevista dall’art. 659 del codice penale, intitolato “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. E infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto penalmente rilevante l’insistente abbaiare di un cane per una notte intera, sebbene ad intervalli, essendo sufficiente l’idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui.

Infine, nel caso in cui il disturbo a cui si è sottoposti non si traduca in un reato, è possibile, comunque, optare per una tutela in sede civile, per il risarcimento del danno subito ovvero per ottenere una inibitoria nei confronti del proprietario dell’animale, per evitare il reiterarsi della condotta.

Tuttavia, come ha precisato il Tribunale di Lanciano con sentenza del 19 giugno 2012 “i cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento e purché non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Chi sono?

Mi chiamo Ermelinda Mazzei e sono un avvocato, iscritta all’Albo dal 2012.

Il diritto potrebbe sembrare un mondo lontano e, invece, nelle nostre vite accadono quotidianamente dei fatti aventi rilevanza giuridica. Ecco perché  l’ho sempre trovato affascinante.

E infatti, fin da piccola, desideravo intraprendere questa che più che una professione, considero una missione.

Mi piacerebbe, quindi, vedere le persone più consapevoli dei propri diritti, come dei propri doveri.

Con questo intento, nasce l’idea di una rubrica che divulghi “pillole di diritto”.

Avv. Ermelinda Mazzei

Studio in Trebisacce alla via Monte Grappa n. 4:

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