Trebisacce-28/12/2012:Questa mattina si è tenuto presso il Tribunale di Castrovillari, Ufficio GIP, dott.ssa Grimaldi, l’interrogatorio di garanzia di R.R., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Accoti, resosi necessario a seguito della misura cautelare in precedenza applicata nei confronti dello stesso.
Questa mattina si è tenuto presso il Tribunale di Castrovillari, Ufficio GIP, dott.ssa Grimaldi, l’interrogatorio di garanzia di R.R., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Accoti, resosi necessario a seguito della misura cautelare in precedenza applicata nei confronti dello stesso.
La vicenda è stata, nei giorni scorsi, oggetto di una eccessiva attenzione mediatica che ha visto sbattere in prima pagina un disabile bisognoso di cure, non certo di pubblicità gratuita, al quale sono stati addebitati comportamenti che non sono rinvenibili neppure nel provvedimento cautelare emesso dal GIP di Castrovillari.
Ed invero, nei giorni scorsi si è letto di una presunta aggressione, con conseguenti congetturati “palpeggiamenti” (titolo che campeggiava in alcune locandine affisse davanti alle edicole) in danno della dott.ssa Katia Caprara, delegata ai servizi sociali del Comune di Trebisacce.
Pur esprimendo, personalmente, profonda indignazione per simili gesti, specie nei confronti delle donne, che andrebbero comunque censurati, bisognerebbe riportare tutto nell’alveo originale e discutere di tali episodi nelle sedi appropriate, nello specifico, il palazzo di giustizia, non certo sulle pagine dei quotidiani.
Ecco che allora, in qualità di difensore di R.R., ritengo doveroso delineare correttamente i termini della vicenda, smentendo categoricamente qualsiasi episodio di atto sessuale o di libidine in danno della predetta delegata ai servizi sociali.
Tanto è vero che anche il provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, riferisce in merito a “strattonamenti”, non certo ad episodi di libidine, per i quali è stato imposto a R.R. di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla presunta persona offesa.
Ed invero, secondo il racconto di R.R., tutto sarebbe nato dalla esigenza dello stesso di essere accompagnato presso la propria abitazione – distante diversi chilometri dal centro abitato – con l’auto dei servizi sociali e che, a cagione, della strada dissestata ed impervia, l’autovettura in uso agli assistenti sociali non poteva raggiungere l’abitazione dello stesso dovendosi, al contrario, fermare diverse centinaia di metri prima.
Pertanto, escludendo all’origine qualsiasi episodio di “allarme sociale”, considerate le precarie condizioni di salute di R.R., sarebbe stato più pertinente discutere di queste vicende nelle aule di giustizia, luogo deputato all’accertamento dei fatti, non certo in “pubblica piazza”, sottoponendo R.R. al generale ludibrio, addirittura prima dello svolgimento di un regolare processo, per non correre il rischio di emarginare ancor di più una persona con evidenti problemi di salute, che di certo andrebbe aiutata e non “sbattuta in prima pagina”.
Un ringraziamento, infine, a tutto il personale ed ai medici del Centro di Igiene Mentale (C.I.M.) di Trebisacce, che con il loro costante, professionale e amorevole impegno, aiutano quotidianamente chi è meno fortunato di noi.
Struttura sanitaria ingiustamente accusata, nei giorni scorsi, dal Sindaco di Trebisacce, di presunte “omissioni” e, addirittura, diffidata al ricovero coatto del sig. R.R.
In realtà, il ricovero di un paziente può essere volontario ovvero coatto, nello specifico si parla di Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.), nel quale caso, il provvedimento è emanato dal Sindaco che dispone che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche contro la sua volontà, ma tale ordinanza può essere emanata solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che:
1 – la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici; 2 – gli interventi proposti vengono rifiutati; 3 – non e’ possibile adottare tempestive misure extraospedaliere.
Provvedimento, in ogni caso, da sottoporre al vaglio ed alla convalida del Giudice tutelare.
Peraltro, le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente, evenienza non riscontrabile nel caso di specie, per come d’altra parte ricordato in una nota stampa dal responsabile del CIM di Trebisacce, intervenuto a seguito delle predette accuse.
Fermo restando che, secondo gli insegnamenti della Corte Costituzionale (sent. 307/90): “Perché un determinato trattamento sanitario possa essere imposto come obbligatorio dalla legge, saranno necessari non solo l’assenza di rimedi alternativi, ma soprattutto che lo stesso sia in grado di assicurare, allo stato delle conoscenze scientifiche, un miglioramento o quanto meno la conservazione della condizione di salute di chi vi è assoggettato oltre che degli altri consociati. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.