Trebisacce-24/01/2015: Per l’A.C. le bollette sugli accertamenti ICI sono legittime!

Dopo tanti chiarimenti e discussioni,sugli accertamenti ICI del comune di Trebisacce per gli anni 2009-2011, con meraviglia si apprende dalla stampa che “Le bollette ICI,  se inviate tramite poste private sono da ritenersi inefficaci”.

La fonte sarebbe un autorevole commercialista di Trebisacce, che per dichiarare ciò pare che avrebbe indetto un’apposita conferenza stampa.

Per certi versi,il resoconto del cronista  conforta l’azione politica di accertamento dei tributi posta in essere dall’amministrazione comunale, in quanto dai rilievi del professionista, non emerge alcun profilo di illegittimità nel merito o di  pretesa illegittima.

Il commercialista di fatto conferma che il tributo andava pagato . La censura consiste solo nel fatto che  la bolletta andava notificata ,non tramite poste private,ma solo attraverso Poste Italiane.

A supporto delle tesi,viene richiamata impropriamente la sentenza n° 22375 pronunciata dalla Corte di cassazione nell’ottobre 2006.

A prima vista, se ciò fosse vero, sarebbe un mero ed artificioso cavillo per sfuggire al pagamento di un tributo dovuto.

La verità,purtroppo ,è che si è incorsi in errore nell’interpretazione della sentenza ,con la conseguenza di generare  dubbi  e soprattutto istigare i cittadini a non pagare i tributi.

La richiamata pronuncia della Suprema Corte,riguarda invece la notifica di atti giudiziari o meglio di sanzioni amministrative (multe).In tali casi la notifica attraverso poste private, deve ritenersi nulla con conseguente effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione.

Nel caso di specie il comune ha notificato solo un  semplice avviso di pagamento,sottoscritto dal responsabile dell’area finanziaria.Nè esiste  una società concessionaria,ma solo un contratto relativo al propedeutico accertamento ascrivibile sempre al comune  che è il mittente ed autore sostanziale dell’accertamento. Pertanto la notifica dell’avviso di accertamento(non sanzione),peraltro necessaria proprio per consentire al contribuente di beneficiare delle agevolazioni,è da ritenersi regolare .

In proposito per chiarire ogni dubbio si riporta il dispositivo della richiamata sentenza:”In virtù dell’art. 10 comma 1, l. 3 agosto 1999 n. 265, e dell’art. 4, d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, l’invio dei plichi raccomandati, relativi a procedure sanzionatorie adottate dalle p.a., è riservato alle Poste Italiane ( salvo che la notifica avvenga tramite messi comunali), con la conseguenza che, da un canto, le Pubbliche Amministrazioni , ove intendano avvalersi delle Poste Italiane, aderendo ad un’opzione già effettuata a livello legislativo, non hanno alcun onere motivazionale (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 04 febbraio 2008 , n. 178), dall’altro, l’amministrazione che si avvalga del servizio postale per la notificazione degli estremi della violazione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta, come dettate dalla legge n. 980 del 20 novembre 1982, sicché i relativi adempimenti non possono formare oggetto di concessione a privati, come prevista per taluni servizi postali dall’art. 29 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e dagli art. 121 e 148 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 29 maggio 1982 n. 655. La legge n. 890 del 1982, riserva infatti all’amministrazione postale tutti gli adempimenti del procedimento di notificazione e il d.lg. n. 261 del 1999, che ha liberalizzato i servizi postali, ha continuato a riservare in via esclusiva (art. 4, comma 5) al fornitore del servizio universale (e cioè all’Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Conseguentemente, la notificazione affidata all’agenzia privata concessionaria, a norma dell’art. 29 del codice postale, ed eseguita dai dipendenti della stessa, si deve considerare giuridicamente inesistente e ad essa consegue l’effetto dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, secondo la previsione dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981 (Cassazione civile , sez. I, 19 ottobre 2006 , n. 22375; Idem, 21.9.2006 n.20440; Cassazione civile , sez. trib., 7.5.2008 n.11095).

Con ciò non si vuole certamente polemizzare ,ma si è ritenuto utile,ancora una volta,fornire un opportuno chiarimento e confermare che anche dal punto di vista procedurale,oltre che nel merito ,l’azione amministrativa del comune di Trebisacce è legittima e corretta.

Dalla residenza municipale lì 23.01.2015

L’amministrazione comunale