Trebisacce-04/07/2015:ordinanza in applicazione principio precauzione contro trivellazioni mare ionio, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale e di consiglio comunale.

ORDINANZA N. _____ DEL _________

 

IL SINDACO

 

PREMESSO

Che il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato una serie di procedure di autorizzazione (di seguito elencate) riguardanti indagini esplorative, permessi di ricerca ed estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi in una zona ricadente nel territorio terrestre dell’Alto Ionio cosentino e nel mare Ionio che bagna le sue stesse coste:

  • Permesso di ricerca di idrocarburi denominato “D79 F.R.-EN” presentato dalla società Enel Longanesi Developments S.r.L.;
  • Permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominato “D74 F.R.-SH” presentato dalla Shell Italia E&P S.p.A.;
  • Indagine geofisica 3D regionale nell’area dell’istanza di permesso di prospezione in mare denominata “d3F.P.-SC” presentato dalla società Schlumberger;
  • Permesso di estrazione di gas nel ricadente nel territorio comunale di Cassano allo Ionio, denominato “Torre del Ferro”, presentato dalla società Appennine S.p.A.;

 

CONSIDERATO

che l’avvio e la realizzazione di questo tipo di attività comporterebbe evidentemente:

  • un impatto ambientale devastante, danneggiando in modo irreversibile in terra e in mare le risorse paesaggistico-territoriali di tutto il territorio suddetto;
  • la compromissione definitiva e irreversibile di ogni ipotesi di sviluppo turistico ecosostenibile (la Città di Trebisacce ha acquisito negli anni 2014 e 2015 la prestigiosa Bandiera Blu, riconoscimento insignito dalla FEE proprio per le politiche ambientali a tutela del mare e del territorio poste in essere);
  • la devastazione irreversibile dei delicati fondali marini e una minaccia per la salute e la vita della fauna marina stessa provocata dalla tecnica ispettiva indicata dalle società richiedenti autorizzazione, denominata air gun,

 

CONSIDERATO

che, oltre al vulnus per l’ambiente e, di conseguenza, per le potenzialità attrattive del territorio, non sono nemmeno da escludere pericoli per la salute e la sicurezza dei cittadini:

  • le attività di ricerca ed estrazione comporterebbe il rischio di inquinamento delle falde acquifere, come è accaduto in Basilicata, dove più di 1000 pozzi idrici sono stati chiusi per l’infiltrazione di idrocarburi nel sottosuolo.
  • la perforazione della crosta terreste aumenta, altresì, il rischio di attività sismiche, come è stato dimostrato da rigorosi studi scientifici. In Emilia, interessata di recente da un grave evento tellurico, vi sono 514 pozzi perforati;
  • si sono verificati negli ultimi anni gravissimi incidenti, con danni ambientali irreversibili causati dalla fuoriuscita di petrolio, nel Golfo del Messico e nelle acque al largo della Scozia e del Brasile.
  • i benefici economici che si ritiene di poter trarre da tali attività sarebbero del tutto irrilevanti perché il petrolio in questione sarebbe di difficile estrazione, perché posto in profondità, sarebbe presente in esigua quantità, e di qualità scadente. Non c’è, evidentemente, nella nostra penisola una situazione paragonabile a quella di altri siti in cui l’estrazione è decisamente più agevole e vantaggiosa (come ad esempio in Russia o nei deserti del Medio Oriente);
  • l’eventuale estrazione di idrocarburi, tra l’altro, non avrà ricadute positive in termini occupazionali,  né tanto meno risolverà i problemi del bilancio energetico nazionale. Il guadagno che se ne ricaverebbe sarebbe irrisorio, considerati i costi sanitari e ambientali delle estrazioni, e la circostanza che maggior parte del petrolio verrebbe estratto da multinazionali straniere;
  • ammesso e non concesso che ci fossero anche dei vantaggi economici, circostanza questa – giova ripeterlo – assolutamente non corrispondente alla verità dei fatti, resta inderogabile la primaria assoluta dell’integrità del territorio e della salute delle persone.

 

ATTESO

che la Regione Calabria ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale l’art. 38 della legge 166/2014 – di

conversione del decreto 133/2014 – c.d. decreto “Sblocca Italia” – che stabilisce corsie preferenziali e poco

trasparenti per le valutazioni ambientali e per il rilascio di concessione uniche di ricerca e coltivazione di

idrocarburi e che, pertanto, si pone in palese contrasto con il Titolo V della parte seconda della Costituzione,

operando la concentrazione di tutto il potere decisionale in capo al Governo centrale e azzerando di fatto le

prerogative delle Regione e degli enti territoriali.

 

RILEVATO e RICHIAMATO

l’art. 301, secondo comma, D.Lgs. 152/2006 che disciplina l’applicazione del c.d. principio di precauzione, o principio precauzionale, introdotto dall’art. 174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, secondo il quale, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, come la salute o l’ambiente,è necessaria l’adozione o l’imposizione di determinate misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica, nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di rischio, e non è invece dimostrata, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in pericolo. L’applicazione del principio, pertanto, consente di adottare misure preventive in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente. L’attuazione del principio di precauzione richiede

l’identificazione dei potenziali rischi, una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla

base di tutti i dati esistenti, la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;

PRESO ATTO che un’importante sentenza del giudice comunitario (Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), ha sancito che “il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

CONSIDERATO che la Direttiva 12.06.2013 n° 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi prende atto (e si certifica) il rischio delle operazioni di estrazione degli idrocarburi  prevedendo sia conseguenze che presupposti e misure per il rilascio e/o diniego delle autorizzazioni e in particolare:

  • gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull’ambiente marino e costiero,nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere “(n°4 delle considerazioni)”;
  • “ i rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degli idrocarburi sono significativi “(n° 6 delle considerazioni);
  • “le attuali pratiche di sicurezza del settore non garantiscono in modo pienamente soddisfacente la minimizzazione del rischio di incidenti in mare nell’unione, né che sia stata tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nel mare degli stati membri”)(n° 9 delle considerazioni);
  • “tuttavia ,tali operazioni esplorative possono in determinate circostanze avere effetti significativi sull’ambiente e il processo decisionale dovrebbe pertanto prevedere la partecipazione del pubblico come previsto dalla convenzione di Aarhus(n° 16 delle considerazioni),e che nel caso di specie non vi è stata alcuna partecipazione,che di fatto comporta un impedimento alla perforazione(cfr. art. 5 Direttiva);
  • “che gli stati membri provvedono affinchè l’autorità competente conceda una licenza solo qualora  il richiedente abbia dimostrato con delle prove che  ha adottato  o adotterà tutte le misure , sulla base di disposizioni  che saranno decise dagli stati membri,misure adeguate  per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi effettuate dal richiedente”.

CONSIDERATO altresì il PROTOCOLLO relativo alla protezione del Mare Mediterraneo  dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale,del fondo del mare e del suo sottosuolo (pubbl. Gazzetta Uff. Unione Europea del 9.1.13) certifica la pericolosità delle trivellazioni in quando: riconosce che l’inquinamento che ne può derivare rappresenta un grave pericolo per l’ambiente e gli esseri umani

RITENUTO

che, nel caso di specie, sussiste non un mero rischio possibile,ossia la mera  possibilità di rischio, ma un

rischio altamente probabile che si può manifestare a seguito di preliminare valutazione

scientifica obiettiva e puo’ verificarsi proprio a seguito della costruzione delle piattaforme con trivellazione nello specchio di mare antistante l’intera fascia  della costiera Jonica.

Preso atto delle volontà popolari di opporsi alle trivellazioni nel mare Jonio e alla grande partecipazione popolare a sostegno delle iniziative contro le trivellazioni, per come più volte emerso in convegni e manifestazioni,nonché del parere e volontà espressa dalle associazioni di categorie,di volontariato e culturali;

VISTA la delibera di G.M. numero 73 del 14/04/2015 che richiama il D.Lgs art. 301/2000, per l’applicazione del principio di precauzione in quanto, sulla scorta di valutazioni scientifiche obiettive, vi sono ragionevoli motivi di temere che le attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi produca effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani , che consente altresì alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per prevenire rischi potenziali per la sanità pubblica, per la salute umana e per l’ambiente;

– considerato che le autorizzazioni ministeriali già  rilasciate per consentire le Trivellazioni e ricerche di idrocarburi nel mare Jonio prospiciente il Comune di Trebisacce e quindi nell’area Jonica, possono di fatto pregiudicare lo sviluppo del territorio con forte vocazione turistica, eco-sostenibile, con agricoltura intensiva e bellezze archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche, che sarebbero fortemente compromesse;

-considerato altresì che l’avvio imminente dei lavori di ricerca e Trivellazioni costituiscono di fatto un pericolo imminente ed irreversibile che può compromettere lo sviluppo e la crescita del territorio e la salute dei cittadini;

VALUTATO che ben è possibile, ed è anzi doveroso, adottare ordinanze di necessità non solo per rimuovere gravi pericoli che costituiscono una minaccia attuale e contingente, ma anche per prevenire quelli che configurano una minaccia anche solo potenziale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 4227/2013) il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente” e si distingue dal principio di prevenzione “ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche”. L’applicazione di tale principio fa si che, “ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”.

CHE dalle trivellazioni possono derivare e proliferare anche vapori, gas ed altre esalazioni insalubri che possono nuocere alla salute dei cittadini, così come prevede il T.U. n° 1265/1934;

VISTI gli artt. 216 e 217 TUEL n° 1265/1934, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 D.Lgs. n° 350/1999 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

 

ORDINA IL DIVIETO e/o SOSPENSIONE ( se avviata )

Con decorrenza immediata e per quanto di competenza, nel proprio territorio e nel bacino Jonico antistante, dell’esecuzione di ogni lavoro installazione di macchine e/o attività presupposta, connessa e consequenziale alla ricerca di idrocarburi solidi e gassosi e collegate alle attività di Ispezione e Trivellazione;

 

  • ordina che la presente sia affissa all’Albo Pretorio del Comune di Trebisacce;
  • ordina che la presente sia comunicata al Presidente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia Cosenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Carabinieri, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia Forestale, alla Guardia di Finanza.

 

Eventuali violazioni saranno punite, sanzionate e perseguite come per legge.

 

INFORMA

 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 Legge 7/8/1990, n° 241 recepita dalla L.R. 30.04.1991, n° 10 e s.m.i. entro gg 60 dalla data di pubblicazione, oppure alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 dalla data di pubblicazione.

 

 

Dalla Residenza Municipale lì, 30.06.2015

Il Sindaco

Avv. Francesco MUNDO