Trebisacce-20/03/2020: Ordinanza del Sindaco Mundo: contenente:”Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio del Comune di Trebisacce – provvedimenti urgenti per scuole, esercizi commerciali, cantieri e disciplina relazioni sociali”.

Franco Mundo

Comune di Trebisacce

(Provincia di Cosenza)

 

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ORDINANZA N. 81 DEL 19/03/2020

 

OGGETTO: Ulteriori misure straordinarie ed urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sul territorio del Comune di Trebisacce – provvedimenti urgenti per scuole, esercizi commerciali, cantieri e disciplina relazioni sociali.

 

IL SINDACO

 

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss. che, testualmente, così dispone: “In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale… in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti …“;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute, adottate di intesa con i Presidenti delle Regioni, relative alla diffusione della patologia coronavirus COVID-19;

VISTO il D.L. del 22 febbraio 2020 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le notizie sulla diffusione della patologia coronavirus COVID-19;

VISTI l’avviso adottato nelle ultime ore dalla Regione Calabria in merito ai cittadini calabresi che in queste ore rientreranno dalle regioni del Nord interessate dall’espansione epidemica, oltre che dalle altre aree internazionali già definite a rischio;

CONSIDERATO

 

che IL DPCM dell’11 marzo 2020, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e integrativo dei precedenti decreti emanati dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, nel porsi quale fine ultimo quello di ridefinire, in senso ancor più restrittivo, il quadro delle misure di contenimento imposte del contagio dal Coronavirus, dispone, tra le altre, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, di quelle afferenti i servizi di ristorazione (le eccezioni sono riportate nell’allegato 1 al DPCM) nonché di talune

 

attività inerenti i servizi alla persona (ricomprese analiticamente nell’allegato 2 allo stesso DPCM),  garantendo, viceversa, i servizi di pubblica utilità, quali i servizi bancari, quelli finanziari e assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare (comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi) e disciplinando, negli Allegati 1 e 2 , le attività consentite per quel che concerne il “commercio al dettaglio” e i “servizi alla persona”;

che, con il predetto DPCM, si è inteso preservare il territorio nazionale da assembramenti di persone che possano favorire il diffondersi del virus per contagio, in un’ottica più radicale rispetto a quella contenuta nei precedenti DPCM dell’8 e del 9 marzo 2020, ponendo in essere un’operazione di isolamento ancora più massiccia e, correlativamente, esigendo un maggiore sacrificio da parte dei cittadini, condizionati nei comportamenti più ordinari dalla costrizione domiciliare;

ATTESO

 

che l’ultimo DPCM 11/03/2020 ha inteso ridurre le eccezioni alla regola della “permanenza generalizzata presso la propria residenza” (#iorestoacasa) allo stretto necessario, comunque assicurando alle famiglie l’occorrente per fronteggiare le necessità, intese come ciò che risponde a bisogni vitali e non alle pur importanti esigenze voluttuarie dell’ordinario quotidiano;

che quanto sopra induce ad interpretare le elencazioni contenute negli Allegati al DPCM in chiave restrittiva e, dunque, come ipotesi a numero chiuso che si caratterizzano per essere le stesse strettamente funzionali al soddisfacimento dei bisogni essenziali, ovvero ineliminabili dall’agire quotidiano che, conseguentemente, inibiscono tutto ciò che non rientra in tali canoni di valutazione dei comportamenti;

che senza un’interpretazione restrittiva del richiamato DPCM non sembra esservi spazio per una sospensione e/o limitazione dei comportamenti dei cittadini, eccezionale e straordinaria, e per un efficace riscontro, nel breve e nel medio termine, di un reale isolamento del virus pandemico;

che nella stessa direzione va l’Ordinanza emanata dal Presidente della Regione Calabria in data 14.03.2020;

che l’Amministrazione Comunale di Trebisacce, allo scopo di perseguire le finalità sopra descritte, ha agevolato la fruizione massiccia di ferie e di congedi da parte del personale dipendente ed ha approvato un disciplinare per la concessione del

 

lavoro agile, nonché limitato all’essenziale l’accesso negli uffici comunali e  il lavoro esterno dei dipendenti, soprattutto a contatto con terzi;

 

VISTI E RICHIAMATI

 

l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 24.02.2020, emessa ai sensi dell’art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto “Primi provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione della diffusione del Coronavirus – Covid-19”, con la quale si era già imposto l’obbligo di comunicazione obbligatoria a carico dei cittadini rientrati sul territorio comunale che avessero soggiornato o transitato nelle zone individuate dall’all. I del DPCM n. 6 del 22.02.2020, nonché quello, per i titolari di autolinee pubbliche, di comunicazione dell’elenco dei passeggeri;

 

l’ordinanza sindacale n. 14 del 08.03.2020 avente ad oggetto “Misure di prevenzione Sanitaria in esecuzione del D.PC.M del 04.08.2020 e dell’Ordinanza Presidente Regione Calabria n. 3 del 08.03.2020” e con la quale, nella qualità di Autorità Sanitaria e di Protezione Civile, attraverso il supporto di associazioni di volontariato e protezione civile, si è disposta l’attivazione del pretriage presso il

  • “G. Chidichimo”, col fine di tutelare la funzionalità della struttura ospedaliera;

 

il DPCM del 08/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID — 19, sull’intero territorio nazionale”;

 

l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08.03.2020 recante in oggetto: “Urgenti  misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19“;

 

il DPCM del 09/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contrasto alla diffusione del virus COVID — 19, sull’intero territorio nazionale“;

 

l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10.03.2020 recante in oggetto: “Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″;

 

l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 dell’11.03.2020 recante in oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019″;

 

il DPCM dell’i 1/03/2020 recante in oggetto “Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

 

l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14/03/2020 recante in oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all’ingresso di persone fisiche nel territorio regionale“;

 

il D.L.  cd. “#curaltalia” del 16.03.2020, recante  le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia, in corso di pubblicazione;

 

la nota prefettizia, prot. 0019843 del 13.03.2020, nella quale si rileva il divieto di adottare provvedimenti, anche sindacali, i in contrasto col tenore anche formale dei DPCM e si demanda ai sindaci di effettuare le valutazioni di propria competenza in relazione a provvedimenti con tingibili e urgenti;

 

PRESO ATTO

 

dell’aggravarsi della situazione epidemiologica sull’intero territorio nazionale, nonostante la piena vigenza delle norme restrittive sopra dette;

 

che gli Istituti Scolastici, attualmente frequentati da personale amministrativo posso verosimilmente trasformarsi in luoghi di contagio del virus COVID-19, così come concesso con DPCM dell’08.03.2020 il quale, nel sospendere le lezioni frontali, ha comunque garantito; la gestione da remoto non solo dell’attività didattica da parte dei docenti, ma anche di quella amministrativa attraverso il lavoro agile;

 

CONSIDERATO ANCORA CHE

 

alla data odierna, nonostante reiterati avvisi e costanti controlli, molti cittadini non ottemperano ai provvedimenti richiamati e non disdegnano di recarsi in luoghi aperti al pubblico e/o strutture e servizi nei quali è possibile acquisire il coronavirus;

 

l’imponente diffusione dell’infezione registrata in numerosi territori italiani, correlata all’enorme flusso di rientri da altre regioni da parte di cittadini di Trebisacce avvenuto nei giorni scorsi, rendono concreto il pericolo di una diffusione significativa dell’infezione da COVID-19 sul territorio comunale;

 

alla data odierna le strutture ospedaliere sul territorio regionale continuano a risultare particolarmente carenti, come testimoniato dalle preoccupazioni espresse ufficialmente da parte dei referenti delle strutture ministeriali nonché delle massime rappresentanze delle istituzioni regionali proprio in relazione alla capacità di gestione dell’emergenza coronavirus;

 

in particolare, alla data odierna, le strutture ospedaliere sul territorio regionale non dispongono di postazioni di terapia intensiva e di aree destinate al trattamento ed alla gestione dell’emergenza idonee a fronteggiare un’emergenza da contagio come già verificatasi in altre zone di Italia;

 

che molte persone, provenienti dai paesi vicini o non residenti, spesso con auto piene di passeggeri, si recano nella città per semplici visite e/o passeggiate per salutare amici e persone, senza alcun giustificato motivo e quindi senza ragioni di urgenza, di fornitura di beni di prima necessità, senza motivo di lavoro per cui è necessario;

 

che molti cittadini, sono spesso in giro quotidianamente, in compagnia di animali affettivi, peraltro senza le dovute cautele e accortezza;

 

che insistono sul territorio comunale cantieri edili/ambientali/industriali  non rientranti tra le attività sospese dal DPCM 11/03/2020 e precedenti, i quali fanno uso quotidiano di dispositivi di protezione a favore di operatori sanitari, impiegati in servizi di pubblica utilità, attualmente in stato di oggettiva difficoltà;

 

che in queste ore si è registrata una progressiva e sempre più preoccupante assenza di dispositivi di protezione obbligatori  — con particolare riferimento a

 

mascherine di protezione dette tipo ffp2 ed ffp3 – anche per servizi essenziali a tutti i livelli, come per esempio per gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, gli addetti all’igiene pubblica;

 

 

RITENUTO

 

opportuno, alla luce delle ragioni suesposte, emanare un’ulteriore ordinanza per specificare i divieti, inibire e/o limitare il traffico, ai non residenti, di accesso nella città nonché disciplinare gli accessi sulle strade cittadine, sull’intero lungomare e nei parchi e ville cittadine;

quindi necessario precisare e ulteriormente definire i comportamenti in linea con la suddetta ratio interpretativa delle misure di cui al DPCM 11/03/2020 e precedenti, nonché dell’ordinanza n. 7 del 24.02.2020 e N. 14 del 8.03.2020 diretta a disciplinare le attività e i movimenti dei cittadini per evitare contagi e il diffondersi dell’epidemia, e delle ordinanza richiamate del Presidente della Regione Calabria,

 

 

RITENUTO INOLTRE

 

indifferibile ed urgente l’adozione di ulteriori misure volte ad assicurare la salute pubblica ed in particolare a contenere la diffusione dell’infezione da COVID-19 ed al reperimento di dispositivi di protezione assolutamente necessari nel territorio di questo comune;

 

VISTO

 

1′ art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ed i poteri di ordinanza contingibile ed urgente ivi contemplati;

 

ORDINA

 

sull’intero territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, quanto segue:

 

  1. IL DIVIETO DI INGRESSO NEL COMUNE DI TREBISACCE PER AUTO E MOTO VEICOLI, AUTOCARRI E PEDONI SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NONCHÉ PER FORNITURA DI  BENI  E  SERVIZI,  MOTIVI  DI  SALUTE  E  RICONGIUNGIMENTO

FAMILIARE NEL LUOGO DI RESIDENZA STORICAMENTE DOCUMENTATO;

  1. IL DIVIETO DI PERCORRERE LE STRADE CITTADINE CON PIÙ DI DUE PERSONE A BORDO, COMPRESO IL CONDUCENTE E L’OBBLIGO DI UILIZZO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN TUTTI I CASI IN CUI I VIAGIATORI SIANO PIU’ DI UNO, SALVO CASI DI COMPROVATE NECESSITA’;
  1. IL RISPETTO, DA PARTE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA DI PRODOTTI

PER L’IGIENE PERSONALE E GENERI ALIMENTARI E ALTRI BENI INDISPENSABILI, DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI

  1. apertura al pubblico dalle ore 00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00;
  2. tali attività dovranno assicurare, all’interno del proprio esercizio, l’accessibilità esclusivamente ai prodotti per l’igiene personale e beni di prima necessità;
  3. obbligo per il titolare e/o i responsabili e gli esercenti di attività commerciale di impedire l’accesso agli avventori, se non provvisti almeno di idonea mascherina, garantendo all’interno il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa d’emergenza in vigore, con particolare riferimento al mantenimento della distanza tra tutti gli individui presenti ed evitare in ogni caso il formarsi di affollamenti e quindi limitare e/o disciplinare l’ingresso nell’attività commerciale;
  1. IL DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVA E/O PASSEGGIATE LUNGO LE STRADE DEL CENTRO URBANO (da viale del Lavoro eslusa, fino a via 25 Aprile-altezza Consorzio di Bonifica) ,CONSENTENDO TALI ATTIVITA’ FUORI DAL CENTRO ABITATO FERMO RESTANDO L’APPLICAZIONE DELLE CONOSCIUTE MISURE E DISTANZE DI SICUREZZA;
  2. DI LIMITARE IL PASSEGGIO DEI CANI INTORNO AL PROPRIO CONDOMINIO O NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DEL PROPRIO FABBRICATO E IN OGNI CASO CON UNA DISTANZA MAX DI 100 DALLA PROPRIA ABITAZIONE, PROVVEDENDO SEMPRE AL RECUPERO DEGLI ESCREMENTI E PULIRE I LUOGHI;
  3. IL DIVIETO DI PASSEGGIO CON I CANI IN VIA LUTRI, IN VIALE DELLA LIBERTÀ, NELL’INTERO LUNGOMARE,NELLE PIAZZE CITTADINE E NEI GIARDINI PUBBLICI;
  4. ALLE POSTE ITALIANE SPA, FILIALE DI TREBISACCE E AGLI ISTITUTO DI CREDITO

PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI DISCIPLINARE L’INGRESSO E IN OGNI CASO IMPEDIRE AFFOLLAMENTI ALL’INTERNO DELLE SEDI. IN PARTICOLARE

 

PER QUANTO CONCERNE LA FILIALE DELLE POSTE ITALIANE DI IMPEDIRE L’ACCESSO PER FUTILI MOTIVI O OPERAZIONI DIFFERIBILI E PER L’EFFETTO CONSENTIRE L’INGRESSO SOLO PER MOTIVI URGENTI, ESCLUSI NATURALMENTE LE OPERAZIONI E/O ALTRE ATTIVITÀ PER LE QUALI IL DPCM HA DISPOSTO LA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI, COME LE UTENZE DOMESTICHE;

  1. LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE CHE SONO IN GRADO DI EROGARE I SERVIZI AMMINISTRATIVI IN FORMA AGILE (CD. SMART WORKING) AI SENSI DEI DETTAMI DELLA NORMATIVA D’EMERGENZA IN VIGORE IN MATERIA DI UTILIZZO RAZIONATO DEL PERSONALE, SALVO LA NECESSITÀ RICHIESTA DAI DIRIGENTI SCOLASTICI DI APRIRE GLI ISTITUTI PER IMPARTIRE LEZIONE ON LINEE E QUINDI DELL’UTILIZZO DELLE STRUTTURE E MEZZI SCOLASTICI NECESSARI E/O PER COMPROVATE ESIGENZE INDIFFERIBILI A DISCREZIONE DEL DIRIGENTI SCOLASTICI, DA COMUNICARE ALL‘UFFICIO DEL La chiusura deve intendersi salvo eventuali interventi manutentivi disposti dal Comune DI PROPRIA COMPETENZA, per i quali deve essere garantita — se necessaria – la presenza del personale ATA;
  2. L’OBBLIGO, PER TUTTE LE AZIENDE E GLI ENTI TITOLARI DI CANTIERI CHE INSISTONO SUL              TERRITORIO              COMUNALE               DI             TIPO EDILE/AMBIENTALE/INDUSTRIALE, IN CUI SI UTILIZZANO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE UTILI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO, DI COMUNICARE L’ATTIVITÀ E I LAVORI IN ESSERE, IL NUMERO DEI LAVORATORI E APPLICARE IN OGNI CASO LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE PREVISTE DAL DPCM;
  3. restano in vigore tutte le misure previste e disciplinate dalle precedenti ordinanze sindacali 7-8 e 14/ 2020 eccetto quelle integrate dalla presente ordinanza, anche in riscontro alla nota prefettizia richiamata in premessa;

 

RICORDA E RIBADISCE

 

che,  ai  sensi  del  DPCM  11/03/2020  e  provvedimenti  correlati  e  precedenti,  è obbligatorio attenersi alle seguenti disposizioni:

 

il transito pedonale è ammesso negli stessi casi eccezionali di quello veicolare

e,come  tale,  richiede  l’esibizione  dell’autocertificazione  che  lo  giustifichi  con riferimento ad una delle tre tipologie contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020;

 

le autocertificazioni rimandano ad un’opzione, tra quelle consentite, che sarà oggetto di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, per cui le dichiarazioni non veritiere sono foriere di responsabilità penale  e le “situazioni di necessità” non si prestano ad un’interpretazione soggettiva, ma sono circostanze indifferibili rispondenti ad esigenze primarie del soggetto (e/o dei suoi familiari) coincidenti con gli “accessi” consentiti dal DPCM;

 

il divieto di assembramento, sia in relazione sia alle cerimonie civili che a quelle religiose è da intendersi in senso assoluto, senza alcuna concessione; né il clero né i titolari di agenzie di affari (pompe funebri) sono legittimati a derogare al divieto di cui sopra e, in virtù del loro ufficio, non saranno considerati meri spettatori di quanto eventualmente indebitamente accada;

 

il commercio al dettaglio deve limitarsi all’acquisito di generi alimentari e di prima necessità, con obbligo per i cittadini di evitare file ed assembramenti presso le casse ed obbligo per gli esercenti di predispone segnali visibili per garantire distanze di sicurezza, conformi a quelle indicate nei DPCM, e di assicurarsi che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza previste dagli stessi e limitare anche l’accesso per evitare incontri e/o affollamenti, in ogni caso gli avventori devono indossare le mascherine;

 

le persone che entrano nella regione Calabria provenienti da altre regioni o dall’estero a far data dal 14 marzo 2020 sono poste in quarantena obbligatoria e sono tenute a registrarsi per come indicato nell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 7 del 14 marzo 2020 e anche nei giorni precedenti se provenienti dalle zone rosse, per come determinate con DPCM del 8.3.2020;

 

DISPONE

 

che copia della presente Ordinanza contingibile ed urgente venga comunicata al Prefetto della Provincia di Cosenza; al Comando di Polizia Locale; a tutte le forze dell’ordine presenti a Trebisacce; a tutti gli uffici comunali coinvolti; al Presidente della Regione Calabria; all’ASP Cosenza; alla Direzione del P.O. di Trebisacce; ai distretti sanitari; ai dirigenti scolastici di ogni ordine e  grado, al

Direttore del locale Ufficio Postale e agli Istituti bancari presenti;

 

che copia della presente venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune.

 

STABILISCE

 

che la presente Ordinanza integra le precedenti rettifiche nn. 7 e 8 del 24.02.2020 e n. 14 del 8.03.2020

 

COMUNICA

 

che l’inosservanza della presente ordinanza integra la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale (Inosservanza di un provvedimento di un’autorità) con pena prevista dell’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare una ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) con pena prevista della reclusione da 6 mesi fino a 3 anni;

 

avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

 

Il Sindaco

Firmato Digitalmente Mundo Francesco