Trebisacce-17/04/2020: ERRORE NELL’ATTRIBUZIONE DEI VOTI ED ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE ELETTORALE. L’AVV. FRANCO MUNDO, SINDACO DI TREBISACCE E CANDIDATO ALLA REGIONE CALABRIA PRESENTA RICORSO AL TAR
COMUNICATO STAMPA: ERRORE NELL’ATTRIBUZIONE DEI VOTI ED ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE ELETTORALE. L’AVV. FRANCO MUNDO, SINDACO DI TREBISACCE E CANDIDATO ALLA REGIONE CALABRIA PRESENTA RICORSO AL TAR
“L’attuale legge elettorale della Regione Calabria – ha dichiarato il Sindaco di Trebisacce e candidato alla carica di consigliere regionale Avv. Franco Mundo – anche in questa tornata elettorale, ha determinato dubbi, equivoci e soprattutto contenziosi, proprio per la difficoltà di interpretazione, per i refusi, per le scopiazzature che determinano una disciplina disarticolata . Gli equivoci non sorgono solo sulle soglie di sbarramento, ma anche nelle modalità e termini di attribuzioni dei seggi. Sarebbe opportuno che il consiglio regionale e qualche solerte consigliere lungimirante, approfittasse dell’opportunità e formulasse una riforma organica dell’attuale sistema elettorale, senza alcun richiamo a leggi nazionali”. In tale contesto, anche per gli errori nelle trascrizioni delle preferenze e attribuzione di voti nulli, è stato depositato nella settimana scorsa e ora notificato il ricorso elettorale proposto dall’avv. Francesco Mundo, candidato alle scorse elezioni regionali nella lista “Io resto in Calabria” con candidato presidente Pippo Callipo. Il ricorso è stato patrocinato dall’avv. Prof. Mario Gorlani, ordinario di diritto pubblico all’università di Brescia ed uno dei massimi esperti di legislazione e diritto elettorale in Italia,unitamente all’avv. Giovanni Spataro, noto amministrativista del foro di Cosenza. Il TAR della Calabria, sezione di Catanzaro, ha fissato l’udienza per la discussione in data 8 luglio 2020. L’Avv. Mundo nelle scorse elezioni ha collezionato 4651 preferenze, risultato, secondo dopo Graziano Di Natale, che ha riportato n° 4.748 preferenze. L’avv. Mundo sostiene però che i voti di differenza sono 83 perché l’ufficio elettorale circoscrizionale del Tribunale di Cosenza avrebbe errato nella trascrizione dei dati omettendo 14 preferenze, che di fatto determinano una differenza di 83 voti rispetto ai dati della proclamazione degli eletti. In proposito e sulla base della documentazione acquisita, i motivi del ricorso, oltre la correzione degli errori materiali, si fondano su diversi punti: Il primo attiene alla verifica delle preferenze attribuite in maniera errata al candidato Di Natale nelle sezioni dei comuni di Paola e Amantea. Tale attribuzione è dovuta ad un’errata interpretazione e applicazione delle norme elettorali, e quindi l’Avv. Mundo ha impugnato i risultati elettorali per Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Violazione dell’art.73, D.Lgs. 267/2000; violazione art. 72, co.2, D.P.R. 570/1960.
Tanto risulterebbe dalla documentazione acquisita dalla quale si evincerebbe che al candidato Di Natale sarebbero stati attribuite preferenze scritte su riquadro di altre liste e non in quello in cui era candidato, come per esempio in quella riservata al PD, partito del quale lo stesso è stato noto esponente politico, ricoprendo incarichi anche importanti e che avrebbe indotto in errore gli elettori. Così come si riscontra che i voti nulli rispetto agli altri comuni sono di numero molto inferiore, sia in termini percentuali che numerici. Così come il rapporto preferenze voti di lista è al di sotto della media locale e nazionale. In alcune sezioni addirittura i voti di preferenza sono pari a quelli di lista o di poco inferiore. Tali anomalie sono indizi che, sommati ad altri documenti prodotti, dimostrano che gli elettori del Comune di Paola hanno praticato diffusamente una sorta di voto disgiunto, votando sia la lista da loro prescelta sia il candidato da loro preferito, o votando il loro candidato preferito al di fuori della lista di riferimento, dando così luogo ad ipotesi di nullità delle schede che non possono non essere verificate e che non possono non portare ad una rideterminazione dei voti individuali dei candidati. I voti che sarebbero stati erroneamente attribuiti al candidato Di Natale ammontano ad oltre trecento e ciò, se dopo la verifica corrispondesse al vero, comporterebbe la nomina dell’avv. Francesco Mundo a Consigliere regionale al posto di Di Natale. Le altre impugnative riguardano a profili di legittimità costituzionale la legge elettorale calabrese, n. 1 del 2005, come modificata, da ultimo, dalle leggi regionali nn. 8 e 19 del 2014. Essa contiene numerosi rimandi alla legislazione nazionale – ad esempio alla legge n. 43 del 1995 e alla legge n. 108 del 1968 – così che, per una ricostruzione esatta (e faticosa) della disciplina vigente, è necessario operare diversi e non semplici coordinamenti tra normativa statale, peraltro in parte modificata per la Calabria, e normativa regionale. La legge è costituita da un coacervo di norme assemblate in maniera contorta e disarticolata, con richiami senza alcun nesso logico e giuridico, tali da determinare una costante valutazione dubbia sulla reale interpretazione e conseguente applicazione, soprattutto con riferimento alla violazione dell’art. 48 II.c. della Costituzione, implicando una disparità di valutazione del voto, dando maggior peso a quello della circoscrizione sud, dove la lista Io resto in Calabria ha racimolato circa 6.500 voti. In particolare dunque, la legge elettorale si censura sotto il profilo della legittimità costituzionale di alcune norme, con riferimento dunque a: – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 15, LEGGE N. 108/1968, COME RECEPITO E APPLICATO DALLA LEGGE REGIONALE CALABRIA N. 1/2005, COME INTEGRATA E MODIFICATA DALLE LEGGE REGIONE CALABRIA N. 8 E 19 DEL 2014. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 48 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO. – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005 N. 1 (COME MODIFICATA, DA ULTIMO, DALLA LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 19). VIOLAZIONE DEGLI ART. 1, 48, 97, 122 COSTITUZIONE. ININTELLIGIBILITÀ DEL TESTO DI LEGGE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE.