Trebisacce-04/11/2012:APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012.
Andrea Petta | 4 novembre 19.30.33 |
Gli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istituiscono l’Imposta Municipale Propria (IMU), in tutti i comuni del territorio nazionale.
L’art. 14, comma 6, del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 stabilisce la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 anche per i nuovi tributi.
I Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
Ai sensi del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge n. 214/72011, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è dello 0,40 per cento
del valore complessivo dell’unità abitativa oggetto di tassazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione.
L’aliquota di base dell’imposta per la seconda casa è dello 0,76 per cento del valore complessivo dell’unità abitativa oggetto di tassazione.
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale del 29 ottobre l’aliquota della prima casa è rimasta invariata.
La casa di abitazione è un bene primario per il cittadino, e, in quanto tale, non producendo reddito e rappresentando semplicemente il ricovero per una famiglia, essendo già abbondantemente tassato il suo acquisto, il lascito in eredità, la donazione, la produzione presunta di rifiuti urbani e gravando sulla stessa spese per servizi indispensabili al sostentamento, non meriterebbe in linea di principio la stessa tassazione.
Sulla scorta di tale assunto, il ritocco in rialzo dell’aliquota sulla prima casa ci è apparso, a fortiori, iniquo e vessatorio.
La tassazione sulla seconda casa passa dallo 0,76 all’1,00 %, con un aumento dello 0,24 rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato.
Si tratta di una tassazione in linea o inferiore a quella adottata da altri comuni limitrofi. L’aliquota sulla seconda casa è dell’1,05% a Villapiana e a Castrovillari, dello 0,99% a Rocca Imperiale, dell’1,00% ad Amendolara.
Il ritocco al rialzo dell’aliquota sulla seconda casa si giustifica sulla scorta della considerazione che la stessa costituisce indicatore presumibile di maggiore capacità contributiva.
Giova ricordare che il maggior gettito, quantificabile presuntivamente in € 380.000, sarà destinato esclusivamente al Comune, restando invariata la quota di imposta riservata allo Stato.
Ciò per compensare la notevole riduzione delle risorse assegnate al Comune nell’ambito del federalismo fiscale nell’anno 2012, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 che hanno comportato per il Comune di Trebisacce una riduzione dei trasferimenti erariali di oltre 300.000 euro.
Pertanto, si è ritenuto di adottare il rialzo dell’aliquota allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e garantire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati alla cittadinanza.
L’aumento, necessario per le incomprimibili esigenze di Bilancio della città e per rimpinguare in qualche modo le esangui casse comunali, ci consentirà di non tagliare servizi e quindi di evitare un ulteriore aggravio delle difficoltà delle fasce più deboli della popolazione.
CIO’ CHE MI PREME EVIDENZIARE CHE, A DISPETTO DI QUANTO SI DICA O SI POSSA PENSARE, IL RITOCCO DELL’ALIQUOTA IMU NON E’ STATA UNA MIA INIZIATIVA AUTONOMA E UNILATERALE, NELLA MIA QUALITÀ DI DELEGATO AI TRIBUTI, NÉ AVREBBE POTUTO ESSERLO, RIENTRANDO LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU CON LA DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE NELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ORGANO CONSILIARE.
IL RITOCCO NEI TERMINI INDICATI È STATO IL FRUTTO DI UNA DECISIONE COLLEGIALE ASSUNTA DALL’INTERA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI CUI IL SINDACO E’ L’ORGANO MONOCRATICO DI VERTICE, E CHE HA AVUTO, TRA L’ALTRO, ANCHE IL VOTO FAVOREVOLE DEI COMPONENTI DELL’OPPOSIZIONE.
SOLTANTO PER AMORE DELLA VERITA’, VOGLIO DIRE CHE IO, IN SEDE DI DISCUSSIONE, AVEVO RITENUTO OPPORTUNO, PER UNA SERIE DI CONSIDERAZIONI, UN RIALZO SENSIBILMENTE PIU’ CONTENUTO.